DM 8 gennaio 2021: le modifiche che non richiedono più il collaudo
Aggiornata il 12 luglio 2026
La risposta breve: dal 2021 quattro famiglie di modifiche non richiedono più il collaudo in Motorizzazione. Il DM 8 gennaio 2021 — attuativo dell’art. 78 del Codice della Strada come semplificato dal DL 76/2020 — consente di installarle con la sola certificazione di corretto montaggio dell’installatore, aggiornando poi la carta di circolazione per via documentale.
Gli interventi inclusi
- Gancio di traino su veicoli M1 (auto e autocaravan) e N1 (commerciali ≤ 3,5 t), con dispositivo omologato UN/ECE R55 per quel modello.
- Doppi comandi per veicoli destinati alle esercitazioni di guida (autoscuole).
- Dispositivi di guida per persone con disabilità prescritti dalla Commissione Medica Locale: acceleratore a cerchiello, freno a leva, pomello al volante e gli altri codici armonizzati riportati sulla patente speciale.
- Sostituzione del serbatoio GPL scaduto (i serbatoi hanno vita utile di 10 anni) con uno equivalente omologato R67.
Come funziona la procedura
- L’officina installa il dispositivo a regola d’arte e redige la dichiarazione di corretto montaggio secondo il modello del decreto, allegando la documentazione di omologazione del dispositivo.
- La pratica di aggiornamento della carta di circolazione viene presentata per via documentale: il veicolo non va portato in Motorizzazione.
- L’annotazione arriva in genere in 3–5 giorni lavorativi; da quel momento la modifica è pienamente regolare.
Cosa NON rientra (e richiede ancora il collaudo)
- Gli stessi dispositivi su veicoli diversi da M1/N1 (es. gancio su un autocarro N2): serve la visita e prova.
- Gli allestimenti strutturali (pianali ribassati, gru, cassoni, celle frigo, camperizzazioni): sempre art. 78 con collaudo al CPA.
- Dispositivi non omologati per il veicolo specifico o installazioni artigianali.
Perché è una piccola rivoluzione
Prima del 2021 anche un semplice gancio di traino significava prenotare una visita in Motorizzazione, con settimane di attesa e il veicolo fermo il giorno della prova. Oggi lo stesso intervento si chiude in officina in giornata: per autoscuole, flotte e privati la differenza è tra “un pomeriggio” e “un mese”. È anche il criterio con cui in OMOLY dividiamo i servizi: la Linea A “pronti subito” è esattamente il perimetro di questo decreto.
In sintesi
- Il DM 8 gennaio 2021 attua l'art. 78 CdS semplificato dal DL 76/2020: alcuni dispositivi si installano senza visita e prova.
- Interventi inclusi: gancio di traino su M1/N1, doppi comandi per esercitazioni di guida, dispositivi per conducenti con disabilità, sostituzione del serbatoio GPL con uno equivalente.
- Al posto del collaudo basta la certificazione di corretto montaggio dell'installatore; la carta di circolazione si aggiorna per via documentale.
- La semplificazione vale solo per veicoli M1 e N1 (per il gancio) e per dispositivi omologati per quel veicolo.
- Fuori da questi casi resta l'obbligo di visita e prova al CPA ex art. 78 CdS.
Domande frequenti
L'officina può essere una qualsiasi?
No: la certificazione va redatta dall'installatore professionale secondo il modello previsto dal decreto, con officina in regola con i requisiti. È il motivo per cui conviene passare da un canale strutturato.
Devo comunque aggiornare il libretto?
Sì: la modifica va annotata sulla carta di circolazione. Cambia il come (pratica documentale, senza portare il veicolo), non il se.
Il gancio su un camper M1 rientra?
Sì, il gancio su M1 rientra nella procedura semplificata, camper compresi, purché il dispositivo sia omologato per quel telaio.
Fonti
La teoria è qui. La pratica la facciamo noi.
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